Accessibilità del sito web: obblighi per aziende e negozi online.
Non tutti i siti devono essere accessibili per legge. Dal 28 giugno 2025 l’obbligo riguarda chi offre ai consumatori alcuni servizi, e per la maggior parte delle aziende e dei negozi quello che conta è uno: vendere online ai privati. Se il tuo sito presenta l’azienda ma non vende, e non sei una banca, un operatore telefonico o di trasporto passeggeri, questa legge non lo tocca. Se vendi online ai privati, sei obbligato a meno che tu sia una microimpresa: meno di 10 persone, e fatturato o bilancio annuo fino a 2 milioni di euro. Chi è obbligato deve rendere il negozio usabile anche da chi ha una disabilità e scrivere come lo fa; se non lo fa, rischia sanzioni da 5.000 a 40.000 euro.
In questa guida
- Il sito della mia azienda deve essere accessibile per legge?
- Cosa chiede l’European Accessibility Act, in parole semplici
- Cosa devi pubblicare sul sito
- Le eccezioni: modifica sostanziale e onere sproporzionato
- Sanzioni e controlli: chi verifica
- C’è tempo fino al 2030?
- Il momento giusto: negozio nuovo o restyling
- Un negozio online, da me
- Domande frequenti
- Fonti
Il sito della mia azienda deve essere accessibile per legge?
Dipende da cosa fa il sito. La legge che tutti chiamano European Accessibility Act è una direttiva europea, la 2019/882, che in Italia è diventata il decreto legislativo 82 del 2022.5 Le sue regole valgono dal 28 giugno 2025 e riguardano un elenco preciso di servizi offerti ai consumatori: telefonia e comunicazioni elettroniche, accesso a film e programmi in streaming e in tv, trasporto passeggeri, servizi bancari, libri elettronici e commercio elettronico.1
Per un’azienda o un negozio la voce che conta quasi sempre è l’ultima. Per la legge il commercio elettronico è il servizio con cui un consumatore, a distanza, da un sito o da un’app, conclude un contratto: in pratica, compra.5 Accessibile vuol dire che quel servizio lo può usare anche chi ha una disabilità: chi non vede e si fa leggere la pagina da un programma, chi vede poco, chi non usa il mouse.
Le tre domande per capire se ti riguarda
- Dal tuo sito un privato può comprare? Se il sito presenta l’azienda, i servizi e i contatti ma non vende, non rientra nel commercio elettronico come lo definisce la legge, che parla di contratti conclusi a distanza dal consumatore.5 Se dal sito si prenota o si paga qualcosa, il caso è meno netto: verificalo con chi ti segue per gli aspetti legali.
- Vendi a privati o solo ad aziende? I servizi venduti solo a commercianti, imprese, artigiani e professionisti restano fuori. Se il negozio vende sia ai privati sia alle aziende, invece, deve rispettare i requisiti per intero.5
- Sei una microimpresa? Per la legge è microimpresa chi occupa meno di 10 persone e ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.2 Le microimprese che forniscono servizi sono esentate dai requisiti di accessibilità.3
| L’obbligo di accessibilità | |
|---|---|
| Sito vetrina, che presenta l’azienda e non vende | Non è un servizio di commercio elettronico |
| Negozio online per privati, se sei una microimpresa | Sei esente |
| Negozio online per privati, se non sei una microimpresa | Sei obbligato |
| Negozio online solo per aziende e professionisti | Fuori dall’obbligo |
| Negozio online per privati e aziende insieme | Sei obbligato, se non sei una microimpresa |
Essere esenti non toglie che tra i tuoi clienti ci siano persone con disabilità. L’AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale, ricorda che la direttiva europea auspica che anche le microimprese si attivino per offrire servizi inclusivi.5 E le stesse regole, dice l’AgID, migliorano il sito per tutti, non solo per chi ha una disabilità.5
Cosa chiede l’European Accessibility Act, in parole semplici
Le linee guida dell’AgID riassumono tutto in quattro principi. Il sito deve essere percepibile: testi, immagini e comandi si devono poter leggere o ascoltare, qualunque siano le capacità sensoriali di chi lo usa. Operabile: si deve poter navigare e usare. Comprensibile: istruzioni e messaggi chiari. Robusto: deve funzionare con i programmi e gli strumenti che usano le persone con disabilità (in gergo, tecnologie assistive).5
In pratica, gli esempi che fa l’AgID stessa:
- Tutto si usa anche con la sola tastiera, senza mouse: menu, filtri, carrello, pagamento.5
- Il testo si legge bene: caratteri di dimensioni adatte, abbastanza contrasto con lo sfondo, spazio tra lettere e righe che si può regolare.5
- Immagini e grafici hanno una descrizione scritta, che un lettore di schermo può leggere ad alta voce.5
- I video con istruzioni hanno i sottotitoli.5
- C’è il tempo di leggere, e il sito si comporta in modo prevedibile.5
- Funziona con i lettori di schermo e gli altri strumenti che usano le persone con disabilità.5
Per un negozio online la legge aggiunge due cose: accesso all’account, sicurezza e pagamento devono essere accessibili; e se chi produce un articolo fornisce informazioni sulla sua accessibilità, il negozio le deve mostrare.5
Il riferimento tecnico: EN 301 549 e WCAG
Chi costruisce il sito ha un riferimento preciso: la norma europea EN 301 549, che per le pagine web corrisponde al livello AA delle linee guida internazionali sull’accessibilità (in gergo, WCAG 2.1).5 Un servizio che rispetta le norme europee armonizzate come questa si considera conforme ai requisiti che quelle norme coprono.5 Per l’AgID, per essere considerato conforme, un servizio deve rispettare almeno i criteri dei livelli A e AA.5
Cosa devi pubblicare sul sito
L’accessibilità non è solo come è fatto il negozio: è anche quello che scrivi. Un servizio coperto dalla legge si può offrire solo dopo aver preparato le informazioni sulla sua accessibilità.5 Secondo l’AgID:
- Dove: nelle condizioni generali, o in un documento equivalente.5
- Cosa: una descrizione generale del servizio in un formato accessibile, le spiegazioni per capire come funziona e come rispetta i requisiti di accessibilità.5
- Come: disponibili per iscritto e a voce, in una forma accessibile anche a chi ha una disabilità. L’AgID raccomanda anche di ricontrollarle periodicamente, per esempio quando il servizio cambia.5
- Il tracciamento: devi dichiarare che non usi tecniche di tracciamento (cookie o simili) per raccogliere dati da cui si possa capire se chi visita ha una disabilità.5 Non vuol dire rinunciare a tutti i cookie.
Se scopri che qualcosa non è conforme, la legge chiede di correggerlo e di informare subito l’AgID, indicando cosa non va e cosa stai facendo per sistemarlo.5
E la “dichiarazione di accessibilità” di cui parlano molte guide? Con la scadenza annuale del 23 settembre la chiede un’altra legge, la 4 del 2004, alle aziende private che offrono servizi tramite siti o app con un fatturato medio degli ultimi tre anni sopra i 500 milioni di euro.6 Ma dal 28 giugno 2025, per i servizi coperti dal decreto 82, come il commercio elettronico, l’AgID scrive che quella regola non si applica più: vale il documento descritto sopra.5
Le eccezioni: modifica sostanziale e onere sproporzionato
La legge mette due limiti: i requisiti valgono solo nella misura in cui rispettarli non cambia la natura stessa del servizio (in gergo, modifica sostanziale) e non impone all’azienda un peso eccessivo (onere sproporzionato).5 Non sono scappatoie da dichiarare a voce:
- La valutazione la fai tu, per l’onere sproporzionato con i criteri fissati dalla legge, e la devi documentare e conservare per almeno 5 anni dall’ultima volta che offri il servizio.5
- Quella sull’onere sproporzionato va aggiornata quando il servizio cambia, quando le autorità la chiedono e comunque almeno ogni cinque anni dall’ultima valutazione (l’AgID raccomanda di rifarla regolarmente).7
- Se invochi uno dei due casi, va comunicato subito all’AgID.5
- Chi riceve finanziamenti, pubblici o privati, per migliorare l’accessibilità non può invocare l’onere sproporzionato.5
Sanzioni e controlli: chi verifica
Per i servizi, come il commercio elettronico, vigila l’AgID.5 Chi non rispetta i requisiti rischia una sanzione da 5.000 a 40.000 euro, che si calcola in base alla gravità del problema, al numero di servizi non conformi e al numero di persone coinvolte.4 Per le aziende sopra i 500 milioni di euro di fatturato medio l’AgID può arrivare fino al 5% del fatturato.5
I controlli non partono solo dall’AgID. Un consumatore che non riesce a usare un servizio a causa di una disabilità può fare un reclamo direttamente all’Agenzia, indicando il sito o l’app; l’AgID poi contatta il negozio e gli chiede di collaborare.5 Su richiesta dell’AgID, il negozio deve fornire una documentazione completa che dimostri la conformità.5
C’è tempo fino al 2030?
Per il sito del negozio, no: se il servizio rientra nella legge, i requisiti valgono dal 28 giugno 2025.5 La data più lontana che circola in molte guide riguarda altro. Fino al 28 giugno 2030 si possono continuare a usare i prodotti, cioè apparecchi come computer e lettori di libri elettronici, che si usavano già prima per fornire servizi analoghi (per i terminali self-service il limite è diverso, fino a vent’anni).5 E i contratti con i clienti firmati prima del 28 giugno 2025 possono restare com’erano fino alla scadenza, per non più di cinque anni, purché il servizio non cambi.5
Il momento giusto: negozio nuovo o restyling
Rendere accessibile un negozio già fatto costa di più che pensarci da subito: l’AgID scrive che progettare l’accessibilità dall’inizio evita adeguamenti fatti dopo, più onerosi in costi e in tempi.5 Se stai per aprire un negozio online o per rifare quello che hai, è il momento di metterla nel progetto e nel preventivo. Le domande da fare a chi te lo costruisce:
- Come verifichi che il negozio si usi con la sola tastiera, dal menu fino al pagamento?
- Contrasto e dimensione dei testi, descrizioni delle immagini, sottotitoli dei video: chi li controlla, e su quali pagine?
- Le informazioni sull’accessibilità da pubblicare chi le scrive, e chi le aggiorna quando il negozio cambia?
- Dopo il lancio, chi controlla che i nuovi prodotti, le foto e i testi non facciano perdere quello che hai ottenuto?
Diffida di chi promette un sito a norma in un clic. L’AgID chiede di valutare il servizio, con persone interne o esperti esterni, e di poterlo dimostrare con una documentazione completa, per esempio le schede di controllo requisito per requisito.5 Nelle aziende più piccole suggerisce di affidare questo lavoro a un referente per l’accessibilità, interno o esterno.5
Se cambi anche gli indirizzi delle pagine, non dimenticare il resto: ne parlo nella guida al restyling del sito web.
Un negozio online, da me
Lavoro da Resana, tra Treviso e Padova, con aziende e negozi di Treviso, Padova e dintorni. C’è un referente solo, dall’inizio alla fine: una chiamata per capire catalogo, clienti e come vendi oggi, e se un e-commerce non è la scelta giusta per te te lo dico subito. Poi un preventivo che dice cosa comprende il negozio e quanto costa, il negozio che di norma cresce su un link privato che apri quando vuoi, e la messa online, che faccio io. Il dominio è registrato a tuo nome.
Un negozio online su Shopify parte da €2.490, con cinquanta prodotti caricati; dopo il lancio, con il Care Plan da €79 al mese penso io a tenerlo in ordine. Se invece ti serve un sito che presenta l’azienda, senza vendita online, un sito vetrina parte da €1.290. Il dettaglio è nella pagina dell’e-commerce.
Domande frequenti.
L’accessibilità del sito è obbligatoria per tutte le aziende?
No. La legge europea sull’accessibilità (European Accessibility Act) obbliga chi offre ai consumatori alcuni servizi, tra cui il commercio elettronico, dal 28 giugno 2025. Le microimprese sono esenti, e un sito che presenta l’azienda senza vendere online non è un servizio di commercio elettronico.
Chi è esente dall’European Accessibility Act?
Le microimprese che forniscono servizi: per la legge sono le imprese con meno di 10 persone e un fatturato o un bilancio annuo fino a 2 milioni di euro. Restano fuori anche i servizi venduti solo ad aziende e professionisti. Se vendi sia ai privati sia alle aziende, invece, l’obbligo vale.
Quali sono i quattro principi dell’accessibilità web?
Un sito accessibile è percepibile (testi e immagini si possono leggere o ascoltare, qualunque siano le capacità sensoriali di chi lo usa), operabile (si usa anche senza mouse), comprensibile (istruzioni e messaggi chiari) e robusto (funziona con i programmi che usano le persone con disabilità, come i lettori di schermo). Sono i quattro principi delle linee guida internazionali, le WCAG.
Quali sono le sanzioni per un e-commerce non accessibile?
Da 5.000 a 40.000 euro, secondo quanto è grave il problema, quanti servizi riguarda e quante persone. Vigila l’AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale, e un consumatore che non riesce a usare il servizio può farle un reclamo direttamente.
Basta un plugin o un widget per rendere il sito accessibile?
Nessuna norma dice che basti un’icona da aggiungere al sito. L’AgID chiede di valutare il servizio requisito per requisito e di poterlo documentare. Prima di comprare una soluzione in un clic, chiedi come ti aiuta a fare quella verifica.
Devo pubblicare una dichiarazione di accessibilità?
Se l’obbligo ti riguarda, devi pubblicare le informazioni su come il servizio rispetta i requisiti, nelle condizioni generali o in un documento equivalente. La dichiarazione annuale del 23 settembre è un’altra cosa: la chiede la legge 4 del 2004 alle aziende sopra i 500 milioni di fatturato, e dal 28 giugno 2025 non vale più per i servizi coperti dal decreto, come il commercio elettronico.